ORDINANZA SINDACALE

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10/01/2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;

VISTE:
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020; –
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 di proroga fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il Decreto-legge 14 gennaio 2021 , n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

VISTA
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, fino al 31 luglio 2021;

RICHIAMATO
il Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" fino al 31 marzo 2022;

VISTI, altresì, i successivi interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTA
l’Ordinanza Regionale n. 1 del 07.01.2022 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”; RILEVATO che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento della curva dei contagi crescente sul territorio comunale e nei limitrofi Paesi della Costiera Amalfitana;

TENUTO CONTO che la curva dei contagi attuale dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti con RT in aumento;

RICHIAMATO
l’art 1 comma 4 del DL n. 111/2021, il quale stabilisce espressamente che: "I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità' di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

SENTITA
la competente Autorità Sanitaria, UOSD Prevenzione Collettiva- Area Interdistrettuale DS 60/63 - Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, la quale, con nota Prot. n. _21/N.I. del 07/01/2022, acquisita agli atti dell’Ente al protocollo n. 159 del 08.01.2022, “considerato il notevole aumento del numero dei contagi che continua a registrarsi in questi giorni ed in particolar modo tra le collettività scolastiche territoriali, che risultano più suscettibili rispetto alle altre, in quanto caratterizzate da una ridotta o del tutto assente, copertura vaccinale anti COVID 19…omissis… al fine di evitare l'aggravarsi della situazione epidemiologica da SARS CoV2, soprattutto in ambito scolastico ..omissis.. propone …omissis..di intraprendere idonei provvedimenti atti a contenere la diffusione del contagio da SARS CoV2, tra i quali l'ipotesi dell'attivazione temporanea della didattica a distanza per le scuole esistenti nel territorio cittadino della Costiera Amalfitana”;

RAVVISATA la necessità di adottare, in via cautelativa, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure precauzionali urgenti finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del COVID-19;

RILEVATO che in tal senso appare utile e necessario disporre la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cetara;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.; VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.e ii.;

ORDINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:  dal giorno 10 al giorno 29 gennaio 2022, la sospensione delle lezioni e delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni grado del Comune di Cetara;

DISPONE
La presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Cetara e sul sito web istituzionale;

Contestualmente si provvede all'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza:
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti con sede nel territorio comunale;
- All'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale nn. 60-63 - Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Vietri Sul Mare;
- Al Comando di Polizia Locale.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dall’esecutività dell’atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Fortunato Della Monica

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