ORDINANZA SINDACALE

La categoria

25/01/2022

Il Sindaco Ordina

Su tutto il territorio comunale, dal 1 ottobre al 14 giugno di ciascun anno, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei
soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:
1) Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento, entro i seguenti orari e condizioni:
a) centro abitato dalle 14:00 alle 16:00;
b) fuori dal centro abitato dalle ore 6:00 alle 18:00;
2) La combustione deve essere effettuata all’aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro ossia 3 metri cubi al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
3) Se all’accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possono facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
4) Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco;
5) Durante le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
6) La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza degli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7) È vietato l’abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
8) La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
9) Alla scadenza dell’orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti.
Non è consentito che i cumuli restino fumanti dopo il predetto orario;
10) La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell’Autorità;
11) È consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.
L’inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentarli, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150,00 a euro 500,00 così come previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente.

Consulta l’Ordinanza completa

Il Sindaco
Dott. Fortunato Della Monica

indietro

torna all'inizio del contenuto