ORDINANZA SINDACALE N. 14/2020

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05/05/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:
· diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade, marciapiedi, giardini pubblici e altre aree soggette a uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza ai cittadini, in particolare ai bambini, anziani e non vendenti;
· che i proprietari dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;
· che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo di detenzione;

CONSIDERATI i problemi di igiene degli spazi pubblici, nonché la necessità di evitare il verificarsi di episodi di aggressione da parte di cani e incidenti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità;

RITENUTO in particolare di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese e di dovere metter in atto validi strumenti di prevenzione volti al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici e reprimendo quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che a tal fine necessita:
- definire e prescrivere misure preventive, già peraltro contemplate nella vigente normativa, nonché vigilare per una puntuale attuazione delle stesse;
- porre norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori di cani per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta e appropriata cultura cinofila;

SENTITO il Consigliere Comunale dott. Marco Marano, con deleghe a Igiene Urbana, Ambiente e Commercio;

VISTI:
- l'art. 32 della Costituzione;
- il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
-la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;
- gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;
- l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata da successivi provvedimenti;

VISTO l’art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. – “Testo Unico delle Leggi sull0ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA


I proprietari o i detentori di cani hanno l'obbligo di vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili del rispetto delle disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze.
Tutti i proprietari e detentori di cani sono tenuti a osservare le seguenti norme e prescrizioni:

Accesso degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
1. è vietato l’ingresso dei cani, anche condotti al guinzaglio e con museruola, in tutte le aree in cui siano presenti giochi per bambini;
2. nelle aree pubbliche, o private di uso pubblico, piazze, vie, giardini e campi sportivi del Comune di Cetara, i detentori di cani possono far circolare i loro animali solo se condotti a mezzo di guinzaglio che ne consenta il controllo. Il guinzaglio non può essere più lungo di mt 1,50;
3. i cani di grossa taglia, qualora circolino nei luoghi innanzi indicati, dovranno altresì essere muniti di museruola avente forma e consistenza tale da impedire all’animale di mordere. Questi ultimi dovranno, inoltre, essere condotti da persona maggiorenne in grado di dominarli.
4. salvo il caso di divieto d'accesso per i cani, i proprietari o detentori, che conducono gli animali nei luoghi destinati all’esercizio del culto, cimiteri, nelle scuole, negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e nei negozi, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbi o danno alcuno. È vietato l'ingresso dei cani nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati e conservati, ovvero i laboratori di alimenti.
5. i proprietari e i detentori sono tenuti ad adottare tutte le prescrizioni e le misure necessarie a evitare la fuga dell'animale dalle mani di chi lo conduce al momento.

Detenzione dell'animale in luogo privato e rispetto della quiete pubblica
1. i cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti;
2. devono essere adottate idonee misure di contenimento finalizzate a evitare lesioni o danni a terzi per i cani custoditi all'interno di aree private. Tali misure devono comunque non essere in contrasto con le prescrizioni, norme e criteri a salvaguardia del benessere animale;
3. i proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti;
4. i cani dovranno essere custoditi all'interno delle aree private in maniera tale da ridurre al massimo l'eventuale disturbo della quiete, e in particolare evitare che abbaino nelle fasce orarie pomeridiane (13:00-16:00) e in quelle serali e notturne (21:00 – 08:30). Dovranno essere riservate a essi zone della proprietà il più lontano possibile dalle abitazioni dei confinanti e comunque adottando misure idonee a contenere il propagarsi dei rumori provocati dai cani. Dovranno altresì essere adottate tutte le misure necessarie affinché i cani non disturbino con il loro abbaiare i passanti sulle aree pubbliche adiacenti l'area dove sono custoditi;
5. salvo quanto disposto dall’art. 727 del Codice Penale è vietato aizzare con grida o altri mezzi i cani tra loro o con altri animali. È altresì vietato eccitarli, spaventarli, batterli, inseguirli con grida e schiamazzi e tormentarli in qualsiasi modo, sia sul suolo pubblico che in luogo privato;

Disposizioni igienico sanitarie
1. Ogni persona che conduce cani presso aree pubbliche o private a uso pubblico, è tenuta a evitare che essi insudicino il suolo e che ne derivi disagio per i cittadini e pericolo per la loro salute. In tali aree la persona che conduce il cane deve provvedere immediatamente alla pulizia e all’asportazione delle deiezioni dell’animale;
2. A tal fine il conduttore dovrà comunque portare con sè quanto necessario per la pulizia e l’asportazione degli escrementi dell’animale e idoneo all’esecuzione delle operazioni di cui sopra. A richiesta del personale addetto ai controlli sul rispetto delle disposizioni normative, i detentori di cani dovranno dimostrare di possedere i mezzi di raccolta previsti;
3. le deiezioni debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositate nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
4. gli animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o infestati da pulci, zecche o altri parassiti non possono essere condotti su aree pubbliche né accedere a luoghi pubblici.

È sempre vietato:
abbandonare animali sul territorio comunale e/o lasciare incustoditi i cani in luoghi o aree pubbliche.

Sanzioni
Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall’art. 5 della Legge 281 del 14 agosto 1991 e la sanzione penale di cui all'art. 727 del c.p., il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito secondo le modalità e procedure previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di Euro 25,00 (venticinque) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7–bis del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modificazioni.
I divieti e le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cani in dotazione delle Forze di Polizia,
delle Forze Armate, della Protezione Civile, ai cani guida per non vedenti.

 

DEMANDA


al Comando Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della vigilanza, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni conseguenti.
La presente ordinanza viene trasmessa agli Uffici competenti, per i provvedimenti conseguenti, è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, inserita sul sito del comune ed affissa – per estratto – su cartelli specifici, nelle zone ove ciò sia ritenuto opportuno.
Il presente provvedimento, per motivi di salvaguardia dell'incolumità e igiene pubblica, è esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Contro la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 241 del 07/08/1990, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR Campania, o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Il Sindaco

Dott. Fortunato Della Monica

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